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(GU n. 253 del 30-10-2001)
LEGGE 11 ottobre 2001, n. 391
Ratifica  ed  esecuzione  dell'Accordo  relativo  alla  creazione nel
Mediterraneo  di un santuario per i mammiferi marini, fatto a Roma il
25 novembre 1999.
La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
1.  Il  Presidente  della  Repubblica  e'  autorizzato  a  ratificare
l'Accordo  relativo  alla  creazione nel Mediterraneo di un santuario
per i mammiferi marini, fatto a Roma il 25 novembre 1999.
                               Art. 2.
1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo
1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita'
a quanto disposto dall'articolo 19 dell'Accordo stesso.
                               Art. 3.
1.  Per  la  definizione  delle  misure  nazionali  e delle misure da
proporre,   in   accordo  con  gli  altri  Stati  Parte,  nelle  sedi
internazionali  relativamente  all'Accordo  di cui all'articolo 1, e'
istituito  un  comitato  di  pilotaggio  dell'Accordo, composto da un
rappresentante  designato  dal  Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio, un rappresentante designato dal Ministro degli affari
esteri,  un  rappresentante  designato  dal  Ministro delle politiche
agricole  e forestali, un rappresentante designato dal Ministro delle
infrastrutture  e  dei  trasporti e un rappresentante designato dalla
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province  autonome  di  Trento  e di Bolzano. Al comitato partecipano
altresi',   con   funzioni   consultive,   tre  rappresentanti  delle
associazioni  ambientaliste  riconosciute.  Il  comitato  puo' essere
integrato   da  esperti  designati  dai  Ministri  rappresentati.  Il
comitato  e'  presieduto  dal  rappresentante  designato dal Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio.
                               Art. 4.
1.  Alle  spese  di  funzionamento  del comitato di pilotaggio di cui
all'articolo  3,  determinate  nel limite massimo di lire 250 milioni
annue  a  decorrere  dal  2001,  si  provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base 8.1.2.1 dello
stato   di  previsione  del  Ministero  dell'ambiente  per  il  2001,
intendendosi  conseguentemente  ridotta  l'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 18, comma 5, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
2.  All'ulteriore  onere  derivante  dall'attuazione  della  presente
legge,  nel  limite massimo di lire 800 milioni annue a decorrere dal
2001,   si   provvede   mediante   corrispondente   riduzione   dello
stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 2001-2003,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale"  dello  stato  di  previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio  e  della  programmazione  economica  per l'anno finanziario
2001,  allo  scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero degli affari esteri.
3.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle finanze sono
apportate le occorrenti variazioni di bilancio.
                               Art. 5.
1.  Nelle  more  della  concertazione  con  gli Stati Parte, prevista
dall'articolo  9  dell'Accordo  di  cui  all'articolo  1, nelle acque
territoriali   italiane  comprese  nell'area  del  santuario  di  cui
all'Accordo  stesso,  e'  vietata  la competizione di barche veloci a
motore.
                               Art. 6.
1.  La  presente  legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
      Data a Roma, addi' 11 ottobre 2001.
                              
                              CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
                         LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 168):
    Presentato dal sen. Turroni il 7 giugno 2001.
    Assegnato   dalla   3a   commissione  (Affari  esteri),  in  sede
referente,  il 4 luglio 2001 con pareri delle commissioni 1a, 5a, 8a,
9a, 13a e Parlamentare per le questioni regionali.
    Esaminato dalla 3a commissione il 18, 24 luglio e 1 agosto 2001.
    Relazione  scritta  annunciata  il  2  agosto 2001 (atto n. 168-A
relatore sen. Tana De Zulueta).
    Esaminato in aula e approvato il 3 agosto 2001.
Camera dei deputati (atto n. 1504):
    Assegnato   alla   III   commissione  (Affari  esteri),  in  sede
referente,  il  7  settembre  2001 con pareri delle commissioni I, V,
VIII, IX, XIII e Parlamentare per le questioni regionali.
    Esaminato dalla III commissione il 18 e 20 settembre 2001.
    Relazione scritta presentata il 21 settembre 2001 (atto n. 1504-A
relatore on. Paletti Tangheroni).
    Esaminato  in  aula  il  26  settembre  2001  e  approvato  il 28
settembre 2001.
 
 
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