La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare
l'Accordo relativo alla creazione nel Mediterraneo di un santuario
per i mammiferi marini, fatto a Roma il 25 novembre 1999.
Art. 2.
1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo
1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita'
a quanto disposto dall'articolo 19 dell'Accordo stesso.
Art. 3.
1. Per la definizione delle misure nazionali e delle misure da
proporre, in accordo con gli altri Stati Parte, nelle sedi
internazionali relativamente all'Accordo di cui all'articolo 1, e'
istituito un comitato di pilotaggio dell'Accordo, composto da un
rappresentante designato dal Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio, un rappresentante designato dal Ministro degli affari
esteri, un rappresentante designato dal Ministro delle politiche
agricole e forestali, un rappresentante designato dal Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti e un rappresentante designato dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano. Al comitato partecipano
altresi', con funzioni consultive, tre rappresentanti delle
associazioni ambientaliste riconosciute. Il comitato puo' essere
integrato da esperti designati dai Ministri rappresentati. Il
comitato e' presieduto dal rappresentante designato dal Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio.
Art. 4.
1. Alle spese di funzionamento del comitato di pilotaggio di cui
all'articolo 3, determinate nel limite massimo di lire 250 milioni
annue a decorrere dal 2001, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base 8.1.2.1 dello
stato di previsione del Ministero dell'ambiente per il 2001,
intendendosi conseguentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 18, comma 5, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
2. All'ulteriore onere derivante dall'attuazione della presente
legge, nel limite massimo di lire 800 milioni annue a decorrere dal
2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario
2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero degli affari esteri.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono
apportate le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 5.
1. Nelle more della concertazione con gli Stati Parte, prevista
dall'articolo 9 dell'Accordo di cui all'articolo 1, nelle acque
territoriali italiane comprese nell'area del santuario di cui
all'Accordo stesso, e' vietata la competizione di barche veloci a
motore.
Art. 6.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 ottobre 2001.
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 168):
Presentato dal sen. Turroni il 7 giugno 2001.
Assegnato dalla 3a commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 4 luglio 2001 con pareri delle commissioni 1a, 5a, 8a,
9a, 13a e Parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla 3a commissione il 18, 24 luglio e 1 agosto 2001.
Relazione scritta annunciata il 2 agosto 2001 (atto n. 168-A
relatore sen. Tana De Zulueta).
Esaminato in aula e approvato il 3 agosto 2001.
Camera dei deputati (atto n. 1504):
Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 7 settembre 2001 con pareri delle commissioni I, V,
VIII, IX, XIII e Parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla III commissione il 18 e 20 settembre 2001.
Relazione scritta presentata il 21 settembre 2001 (atto n. 1504-A
relatore on. Paletti Tangheroni).
Esaminato in aula il 26 settembre 2001 e approvato il 28
settembre 2001.
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