Le
Parti del presente Accordo, considerando le minacce che gravano
sui mammiferi marini nel Mediterraneo e particolarmente sul loro
habitat; considerando che nel Mare Mediterraneo esiste una zona
di ripartizione di questi animali particolarmente importante per
la loro conservazione ; considerando che, sulla base della
Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, la zona in
questione è costituita in parte di acque sulle quali ciascuna
delle Parti esercita la sua sovranità o giurisdizione;
considerando che la Comunità Europea esercita, per due Stati
Parti, una competenza esclusiva in materia di conservazione e gestione
delle risorse acquatiche marine viventi; che le misure tecniche
di conservazione delle risorse di pesca nel Mediterraneo sono
attualmente fissate dal Regolamento (CE) n°1626/94 del
Consiglio del 27 giugno 1994; riconoscendo che, per due Stati
Parti, le disposizioni che saranno adottate in applicazione del
presente Accordo non possono mettere in discussione i principi e
le disposizioni comunitarie pertinenti, né mettere in causa le
loro obbligazioni e i loro impegni in quanto Stati membri della
Comunità; tenuto conto dei trattati e degli altri strumenti
internazionali pertinenti e in particolare: le convenzioni sulla
conservazione delle specie migratorie appartenenti alla fauna
selvaggia e relativi alla conservazione della vita animale e
dell'ambiente naturale d'Europa; la Convenzione internazionale
per la regolamentazione della caccia alla balena e l'Accordo
sulla conservazione dei cetacei del Mar Nero, del Mediterraneo e
della zona atlantica adiacente; la Convenzione sulla protezione
dell'ambiente marino e del litorale del Mediterraneo e i
relativi Protocolli; desiderose di adoperarsi per la
conservazione dei mammiferi marini nel Mediterraneo: hanno
convenuto quanto segue:
Articolo
1
Ai
fini del presente Accordo:
a.lo
stato di conservazione è giudicato "favorevole"
quando le conoscenze sulle popolazioni indicano che i mammiferi
marini della regione costituiscono un elemento vitale degli
ecosistemi ai quali essi appartengono;
b.la
parola "habitat" significa ogni zona dell'area di
ripartizione dei mammiferi marini occupata provvisoriamente o in
permanenza da questi ultimi, in particolare per la riproduzione,
il parto, l'allattamento e le vie di migrazione;
c.la
parola "presa" significa la caccia, la cattura,
l'uccisione o la molestia nei confronti dei mammiferi marini,
nonché il tentativo di compiere tali atti.
Articolo
2
1.Le
parti istituiscono un Santuario marino nella zona del
Mediterraneo definita all'articolo 3, la cui diversità e
ricchezza biologica costituiscono fattori indispensabili alla
protezione dei mammiferi marini nel loro habitat.
2.Nel
Santuario le Parti proteggono i mammiferi marini di ogni specie
.
Articolo
3
Il
Santuario è costituito da zone marittime situate nelle acque
interne e nei mari territoriali della Repubblica Francese, della
Repubblica Italiana e del Principato di Monaco, nonché dalle
zone di alto mare adiacenti. I suoi limiti sono i seguenti:
ad
ovest, una linea che va dalla punta Escampobariou (punta ovest
della penisola di Giens: 43°01'70"N, 06°05'90"E) a
Capo Falcone, situato sulla costa occidentale della Sardegna (40°58'00"N,
008°12'00"E);
ad
est, una linea che va da Capo Ferro, situato sulla costa nord
orientale della Sardegna (41°09'18"N, 009°31'18"E) a
Fosso Chiarone, situato sulla costa occidentale italiana (42°21'24"N,
011°31'00"E).
Articolo
4
Le
Parti si impegnano a prendere nel Santuario le misure
appropriate indicate agli articoli seguenti, per garantire uno
stato di conservazione favorevole dei mammiferi marini
proteggendoli, insieme al loro habitat, dagli impatti negativi
diretti o indiretti delle attività umane.
Articolo
5
Le
Parti cooperano allo scopo di valutare periodicamente lo stato
delle popolazioni di mammiferi marini, le cause di mortalità e
le minacce che gravano sul loro habitat e in particolare sulle
loro funzioni vitali, come l'alimentazione e la riproduzione.
Articolo
6
1.Tenuto
conto dei loro impegni internazionali, le Parti esercitano la
sorveglianza nel Santuario e intensificano la lotta contro ogni
forma di inquinamento, di origine marittima o tellurica, che
abbia o sia suscettibile di avere un impatto diretto o indiretto
sullo stato di conservazione dei mammiferi marini.
2.Le
Parti adottano strategie nazionali miranti alla soppressione
progressiva degli scarichi di sostanze tossiche nel Santuario,
accordando la priorità a quelle elencate nell'Allegato I del
Protocollo della Convenzione di Barcellona relativa alla
protezione del Mar Mediterraneo contro l'inquinamento derivante
da fonti e attività situate a terra.
Articolo
7
Nel
Santuario le Parti:
a.vietano
ogni presa deliberata o turbativa intenzionale dei mammiferi:
possono tuttavia autorizzare prese non letali in situazioni di
urgenza o nel quadro di lavori di ricerca scientifica "in
situ" condotti nel rispetto del presente Accordo;
b.si
conformano alla normativa internazionale e della Comunità
Europea, in particolare per quanto riguarda l'utilizzo e la
detenzione dello strumento da pesca denominato "rete
derivante";
c.si
concertano, per quanto necessario, in vista di promuovere nei
fori competenti, dopo valutazione scientifica, l'adozione di
regole riguardanti l'uso di nuovi sistemi di pesca che
potrebbero comportare la cattura dei mammiferi marini o mettere
in pericolo le loro risorse alimentari, tenuto conto del rischio
di perdita o abbandono degli strumenti da pesca in mare.
Articolo
8
Nel
Santuario le Parti regolamentano l'osservazione dei mammiferi
marini a fini turistici.
Articolo
9
Le
Parti si concertano in vista di regolamentare ed eventualmente
vietare nel Santuario le competizioni di barche veloci a motore.
Articolo
10
Le
Parti si concertano in vista di armonizzare per quanto possibile
le misure stabilite in applicazione degli articoli precedenti.
Articolo
11
Senza
pregiudizio delle relative disposizioni del diritto
internazionale ed eventualmente della normativa della Comunità
Europea, le disposizioni precedenti non inficiano il diritto
delle Parti di stabilire misure interne più rigorose.
Articolo
12
1.Le
Parti tengono regolarmente riunioni per la messa in opera e
l'applicazione del presente Accordo. Esse fissano le condizioni
di organizzazione di tali riunioni tenendo conto delle strutture
già esistenti.
2.In
questo contesto esse favoriscono ed incoraggiano:
c.i
programmi di ricerca nazionali e internazionali miranti a
realizzare l'applicazione scientifica delle disposizioni del
presente Accordo;
d.le
campagne di sensibilizzazione presso gli operatori e gli altri
utilizzatori del mare, nonché le organizzazioni non
governative, soprattutto per quanto riguarda la prevenzione
delle collisioni tra navi e mammiferi marini e la comunicazione
alle autorità competenti della presenza di mammiferi marini
morti o in difficoltà.
Articolo
13
Per
assicurare l'applicazione delle disposizioni del presente
Accordo le Parti fanno appello in particolare ai servizi
abilitati ad esercitare la sorveglianza in mare. Esse si
impegnano a cooperare e scambiarsi ogni informazione necessaria
al riguardo. A questo scopo le Parti facilitano l'utilizzo
reciproco dei loro porti aerei e marittimi secondo procedure
semplificate.
Articolo
14
1.Nella
parte di Santuario situata nelle acque che ricadono sotto la sua
sovranità o giurisdizione ognuno degli Stati Parti al presente
Accordo è competente per assicurare l'applicazione delle
disposizioni di quest'ultimo.
2.Nella
altri parti del Santuario ciascuno degli Stati Parti è
competente ad assicurare l'applicazione delle disposizioni del
presente Accordo nei confronti delle navi battenti la sua
bandiera nonché, nei limiti previsti dalle regole del diritto
internazionale, nei confronti di navi battenti la bandiera di
Stati terzi.
Articolo
15
Nulla
nel presente Accordo può mettere in discussione l'immunità
sovrana delle navi da guerra od altre navi appartenenti o
comunque utilizzate da uno Stato, nella misura in cui sono
adibite ad un servizio publico non commerciale. Tuttavia ogni
Stato Parte deve accertarsi che le sue navi e aeromobili che
godono di immunità sovrana secondo il diritto internazionale
agiscano secondo modalità compatibili con il presente Accordo.
Articolo
16
Non
appena il Protocollo relativo alle aree specialmente protette ed
alla diversità biologica nel Mediterraneo entrerà per esse in
vigore, le Parti presenteranno una proposta congiunta di
iscrizione del Santuario sulla lista delle aree specialmente
protette di importanza mediterranea.
Articolo
17
1.Le
Parti invitano gli altri Stati che esercitano delle attività
nella zona definita all'articolo 3 a prendere misure di
protezione simili a quelle previste dal presente Accordo, tenuto
conto del Piano di azione adottato nel quadro del PAM/UNEP per
la conservazione dei cetacei nel Mediterraneo e dell'Accordo
sulla conservazione dei cetacei del Mar Nero, del Mediterraneo e
della zona atlantica adiacente o di ogni altro trattato
pertinente.
2.Il
presente Accordo è comunicato a tutte le organizzazioni
internazionali competenti sul piano internazionale o regionale,
nonché alle Parti della Convenzione sulla protezione
dell'ambiente marino e del litorale del Mediterraneo.
Articolo
18
Il
presente Accordo è sottoposto a ratifica, accettazione o
approvazione delle Parti firmatarie.
Articolo
19
1.Gli
strumenti di ratifica, di accettazione od approvazione sono
depositati presso il Governo designato come depositario del
presente Accordo.
2.Il
Presente Accordo entrerà in vigore il trentesimo giorno
successivo alla data di deposito degli strumenti di ratifica,
accettazione od approvazione delle Parti firmatarie.
Articolo
20
1.Le
Parti possono invitare ogni altro Stato od organizzazione
internazionale interessato ad aderire al presente Accordo.
L'adesione sarà aperta dopo l'entrata in vigore dell'Accordo.
2.Il
presente Accordo entrerà in vigore, nei confronti delle Parti
aderenti, il trentesimo giorno successivo alla data di deposito
dello strumento di adesione, accettazione od approvazione.
Articolo
21
1.Ogni
Parte potrà chiedere la convocazione di una conferenza di
revisione dell'Accordo. Qualunque revisione necessiterà del
consenso delle Parti firmatarie.
2.Ogni
Parte potrà denunciare l'Accordo. La denuncia prenderà effetto
tre mesi dopo la sua notifica al depositario. La denuncia fatta
da una Parte aderente non comporta l'estinzione dell'Accordo per
le altre Parti.
Articolo
22
1.Il
presente Accordo, redatto in lingua italiana e francese, ognuna
delle versioni facente egualmente fede, è depositato agli
archivi del Governo del Principato di Monaco.
2.Il
presente Accordo sarà registrato dal depositario conformemente
all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.
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